STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AICS

CENTRO STUDI DANZA "ATTITUDE"

 

 

Art. 1. E’ costituito con sede in VERONA Via DIETRO LISTONE 3 un Circolo sportivo che assume la denominazione CENTRO STUDI DANZA "ATTITUDE" Associazione Sportiva Dilettantistica".

Art. 2. "CENTRO STUDI DANZA "ATTITUDE" Associazione Sportiva Dilettantistica" (di seguito denominata Circolo) svolge attività nei settori sport dilettantistico, attivita’ ricreative, senza finalità di lucro, con particolare attenzione alla promozione della pratica sportiva.

Il Circolo ha come finalità quella di praticare e propagandare l’attività sportiva dilettantistica ed a tal fine può partecipare a gare, tornei, campionati, così come indire gare e manifestazioni, istituire corsi interni di formazione e di addestramento in particolare della danza classica, danza contemporanea, danza moderna realizzando ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie, e così contribuire alla formazione psicofisica, sociale e culturale.

Il Circolo potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive come il judo, il tai chi chuan, i balli standard e i balli latino americani.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali il Circolo potrà, tra l’altro:

  1. svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;
  2. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  3. organizzare congressi, seminari, mostre, eventi, finalizzati alla promozione dei valori dello sport;
  4. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
  5. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
  6. Organizzare, nell’ambito della propria sede, ed esclusivamente a favore degli associati proprii o di altri Circoli AICS, servizi accessori quali l’attività di mescita interna ed il servizio mensa curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22/12/1986 n. 917, Testo Unico art. 148, per le associazioni di promozione sociale compresi tra gli enti di cui all’art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25/08/1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni.

Art. 3. Sono compiti del Circolo:

  1. Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
  2. Favorire l’estensione di attività sportive, culturali e ricreative e di forme consortili tra circoli e le altre associazioni democratiche.
  3. Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale.
  4. Organizzare iniziative, eventi, servizi, attività sportive, culturali, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.
  5. Gestire impianti sportivi, attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, assistenziali.

L’associazione è caratterizzata, altresì, dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche sociali e dall’obbligatorietà del bilancio.

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato; al Circolo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.

Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori.

Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.

Art. 5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione al Circolo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
  2. Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E’ compito del legale rappresentante del Circolo o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.

L’accettazione, seguita dall’iscrizione nel libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo alla prima convocazione.

Art. 6. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del Circolo, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia il Collegio dei Probiviri del Circolo o, in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo.

Art. 7. I soci hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso.

Art. 8. I soci sono tenuti a:

Art. 9. I soci sono espulsi o radiati quando:

  1. non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
  3. in qualunque modo arrechino danni morali o materiali al Circolo.

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività del Circolo.

La espulsione e la radiazione saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.10. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

  1. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo:
  2. contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
  3. fondi di riserva.

E’ assolutamente vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.11. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, nè sono trasmissibili per atti tra vivi.

La quota non è rivalutabile.

RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO)

Art.12. Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Art.13. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

L’ASSEMBLEA

Art.14. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano del Circolo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Indica le linee di sviluppo del Circolo, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali del Circolo, con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo.

L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.

Art.15. L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo.

Essa:

Art.16. L’Assemblea straordinaria viene convocata:

L’Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.17 In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima.

Art.18 Per le delibere sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione del circolo, è indispensabile la convocazione dell’Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.19 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali.

Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Art.20 L’assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa. Il presidente nomina un segretario che provvederà a redigere il verbale dell’assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.21 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 Consiglieri eletti fra i soci e dura in carica 1 anno.

Art.22 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza.

E’ riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica.

Art.23 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri.

In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Art.24 Il Consiglio Direttivo deve: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dalla Assemblea dei soci; curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; redigere i bilanci; compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea; approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea; deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci; favorire la partecipazione dei soci alle attività del Circolo.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art.25 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

IL PRESIDENTE

Art.26 Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni dallo stesso ricoperte spettano ad un componente l’ufficio di Presidenza. Convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell’Assemblea; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dal Circolo; soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

 

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Art.27 Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea. I Revisori Contabili durano in carica 2 anni (max 4 anni quadriennio olimpico) e sono rieleggibili. Nelle elezioni di Consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo.

Art.28 Il Collegio è validamente costituto con la partecipazione di almeno 2 dei suoi componenti. Esso è presieduto dal componente che abbia maggiore anzianità di iscrizione nel circolo; in caso di parità di anzianità di iscrizione presiederà il revisore più anziano d’età.

SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

Art.29 La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all’Assemblea Straordinaria di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.

In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti.

Art.30 In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria delibera, con la maggioranza prevista dall’art. 29, sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività.

Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

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Art. 31 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.